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Mutui prima casa, moratoria anche per ditte individuali e artigiani

Anche le ditte individuali e gli artigiani rientreranno nel perimetro della moratoria sui mutui per la prima casa, potenziata dal Governo con diversi interventi nel quadro dell’emergenza coronavirus. Il chiarimento, auspicato da diverse associazioni di categoria, arriva con il decreto approvato lunedì in Consiglio dei ministri.

Gli interventi del Governo
Sulla moratoria dei mutui l’esecutivo è intervenuto a più riprese. Con un primo decreto (il Dl 9/2020) era stato deciso che la moratoria sui mutui prima casa andava applicata a tutti coloro che abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro di almeno trenta giorni. Con un secondo decreto (Dl 18/2020) c’è stato un notevole allargamento: per nove mesi (quindi, fino al 17 dicembre) anche tutti i lavoratori autonomi potranno chiedere il congelamento della rata. La precedente formulazione lasciava, però, fuori gli artigiani.

La denuncia delle imprese
Sul punto, allora, era arrivata una segnalazione di Cna. Si trattava di «una situazione inaccettabile». Per questo l’associazione aveva scritto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri per segnalare la necessità di modificare l’articolo 4 del decreto attuativo del 25 marzo, che ammetteva ai benefici del Fondo solo un numero limitato di attività. Nello specifico, erano fuori tra gli altri gli artigiani, i piccoli commercianti, i coltivatori diretti. Per questo, con il decreto arriva un chiarimento rilevante.

La correzione
Spiega la relazione illustrativa al provvedimento: «La norma è finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, il cosiddetto “Fondo Gasparrini”» rientrano anche ditte individuali e artigiani.

Il regime speciale
A loro, quindi, si applicherà il regime speciale già previsto per i professionisti, valido fino al 17 dicembre prossimo. Per accedere al congelamento, quindi, bisognerà presentare un’autocertificazione che attesti di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza coronavirus.

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