L’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore individuale (art. 1 co. 106 della L. 197/2022) va effettuata, mediante comportamento concludente, entro il 31.5.2023 e perfezionata in dichiarazione dei redditi, nell’apposito prospetto, presumibilmente collocato nel quadro RQ, del modello REDDITI PF 2024.
I relativi effetti retroagiscano all’1.1.2023.
Il primo versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato entro il 30.11.2023, data entro la quale va versato il 60% dell’importo, mentre il rimanente andrà versato entro il 30.6.2024.
Sono agevolabili gli immobili strumentali (per natura o per destinazione) posseduti al 31.10.2022 e che a tale data presentano il requisito della strumentalità, e posseduti anche alla data dell’1.1.2023.
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività sia alla data del 31.10.2022, sia alla data dell’1.1.2023.