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Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione – Fondo per contributi al lavoro delle persone con disabilità – Novità del DL 48/2023 (c.d. DL “Lavoro”)

In favore degli enti del Terzo settore, il DL 48/2023 (c.d. decreto “Lavoro”) prevede:
– un contributo pari al 60% o all’80% dell’esonero riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 co. 1 o 2 del DL 48/2023 per ogni beneficiario dell’assegno di inclusione con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta da specifici soggetti (ad esempio enti del Terzo settore e imprese sociali);
– l’istituzione di un fondo finalizzato al riconoscimento (in favore di enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato o di promozione sociale) di un contributo per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra l’1.8.2022 e il 31.12.2023, ai sensi della L. 68/99;
– l’estensione della c.d. “clausola di salvezza”, riguardante la retribuzione dei lavoratori del Terzo settore.

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