Con riguardo alle prestazioni medico-sanitarie esenti IVA ex art. 10 nn. 18 e 19 del DPR 633/72, la Cass. 15.5.2023 n. 13279 ha affermato il principio in base al quale è esclusa la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e, qualora il soggetto passivo effettui operazioni sia esenti che imponibili, la detrazione compete nei limiti del pro-rata secondo gli artt. 19 co. 5 e 19-bis del DPR 633/72. Pertanto, nei limiti dell’IVA detraibile in base al pro rata, all’operatore spetta il diritto al rimborso.
A tale proposito, in linea con la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia Ue 13.12.2012 causa C-560/2011), la Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 19 co. 2 del DPR 633/72, “l’operatore economico, che abbia acquistato beni e servizi destinati in via esclusiva alla realizzazione di operazioni «esenti o non imponibili» assume, ai fini fiscali, la posizione del consumatore finale, non insorgendo a suo favore né il diritto alla detrazione né quello, alternativo, al rimborso dell’IVA a monte, liquidata nella fattura passiva”.