Il Trib. Ravenna 27.9.2023 ha domandato alla Corte Costituzionale di valutare la conformità alla Costituzione dell’art. 3 co. 1 e 2 del DLgs. 23/2015 nella parte in cui non prevedono l’applicazione della tutela reale di cui al co. 2 anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando sia accertata l’insussistenza del fatto.
L’ordinanza, in motivazione, evidenzia che tale norma sarebbe incostituzionale per varie ragioni, tra cui:
– l’applicabilità, per i medesimi vizi, ai lavoratori soggetti alla L. 300/70 della tutela reale e risarcitoria, con irragionevole applicazione ai lavoratori soggetti al contratto a tutele crescenti di un trattamento deteriore;
– il riconoscimento, per il medesimo vizio, della doppia tutela solo ai licenziamenti disciplinari;
– l’irrazionalità di far dipendere dalla mera qualificazione giuridica utilizzata da parte datoriale le conseguenze sanzionatorie e di tutela per un fatto illegittimo e illecito;
– l’ingiustificato sbilanciamento degli interessi in gioco nel rapporto di lavoro a favore della parte datoriale.