Nell’ambito del DLgs. “Adempimenti”, una specifica disposizione prevede che la mancata indicazione in dichiarazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, ove spettanti, non determina la decadenza del beneficio.
Per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di stato o aiuti de minimis di cui all’art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115, vale a dire gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, resta invece ferma l’applicazione del comma 2 dell’articolo 17.
Il citato co. 2 del DM prevede che “l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale”.
Viene inoltre previsto che saranno progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni da indicare nei modelli dichiarativ