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Delibera assembleare di srl di finanziamento soci – Sussistenza della volontà delle parti – Contratto – Imponibilità – Enunciazione – Condizione della identità di parti (Cass. 9.11.2023 n. 31174)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 9.11.2023 n. 31174, ha affermato che è corretto applicare l’imposta di registro del 3%, a norma dell’art. 9 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86, al verbale di assemblea ordinaria di una srl, con cui era stato deliberato il finanziamento soci a favore della società.
La Corte, infatti, avalla l’interpretazione contrattuale della C.T. Reg., che aveva ritenuto, a seguito dell’esame degli elementi di fatto, che la stipula del contratto di finanziamento si fosse eccezionalmente perfezionata, mediante incontro delle volontà delle parti, già in sede di assemblea ordinaria.
Poi, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui la condizione dell’identità di parti tra atto enunciato (finanziamento soci) e enunciante (verbale di assemblea), ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/86, deve ritenersi soddisfatta, adottando una nozione di “parti” non strettamente contrattualistica, secondo cui la partecipazione dei soci in assemblea li configura come “parti” di essa.

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