L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31276/2023 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, in relazione alla risoluzione per inadempimento della locazione di immobili da parte del conduttore, sia configurabile un risarcimento del danno successivo al rilascio, commisurato ai canoni che il locatore avrebbe potuto percepire fino alla scadenza del contratto.
Secondo un orientamento, il locatore, che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore, ed il cui ammontare è riservato alla valutazione del giudice di merito sulla base di tutte le circostanze del caso concreto (tra le altre, cfr. Cass. nn. 194/2023, 8482/2020, 2865/2015).
Per un’altra tesi, in caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, una volta intervenuto il rilascio del bene locato, non configura di per sé un danno da “perdita subita” o un danno da “mancato guadagno” la mancata percezione da parte del locatore dei canoni che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza convenzionale o legale del rapporto ovvero fino al momento in cui il locatore stesso conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione (cfr. Cass. nn. 1426/2017, 27614/2013).