Con riferimento ai soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva, si sottolinea come alcune criticità siano individuabili con riguardo alla figura dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini.
Secondo le linee guida diffuse da FederFiduciarie, non sono soggetti a tale adempimento i trust che non sono tenuti al versamento delle imposte sui redditi, in quanto risultano obbligati i loro beneficiari (come ad esempio accade per i trust trasparenti). Ne consegue che sarebbero tenuti alla comunicazione soltanto i trust opachi che versano direttamente l’IRES, nei casi in cui vi sia un reddito da tassare. Allo stato attuale, appare poco prudente seguire tale impostazione non essendo pacifico l’assunto secondo cui, in assenza di obblighi di versamento, un istituto debba essere considerato improduttivo di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.
Altra questione dibattuta, che richiederebbe chiarimenti ufficiali, riguarda l’esistenza di specifici obblighi in capo alle società fiduciarie.