Entro il 18.12.2023 va versata la seconda rata dell’IMU per il 2023.
L’IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi ed alla quota di possesso dell’immobile.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni va considerato per intero ai fini della liquidazione IMU.
Inoltre, va computato in capo all’acquirente:
– il giorno di trasferimento del possesso;
– l’intero mese del trasferimento, se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente (art. 1 co. 761 della L. 160/2019).
Il medesimo criterio si ritiene debba applicarsi anche in caso di variazioni relative all’immobile posseduto. In tal senso depone anche la C.M. 7.6.2000 n. 118 (seppure resa in materia di ICI), ove si afferma che, se si verificano variazioni nel corso del mese, occorre determinare l’IMU considerando per l’intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso dello stesso.
I criteri sopra illustrati dovrebbero rilevare anche per il riscontro delle agevolazioni IMU per l’abitazione principale, quando il cambio di residenza avviene nel corso del mese.