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Cessione di ramo d’azienda con esclusione del bene agevolato – Trasferimento del credito d’imposta – Esclusione

Ferma restando l’assenza di specifici chiarimenti sul punto, in caso di cessione di un ramo dell’azienda con esclusione del bene agevolato, posto che il bene non si trasferisce con l’azienda e resta al cedente, il credito d’imposta non sembrerebbe poter essere trasferito al cessionario, restando quindi anch’esso in capo al dante causa.
La deroga al generale divieto di trasferibilità riguarda, infatti, soltanto le ipotesi di fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale, scissione o cessione del ramo d’azienda che ha generato il credito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, § 5.6.1).
Secondo la risposta a interpello 72/2019, posto che i crediti d’imposta possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato, qualora all’atto della cessione del ramo d’azienda il cedente abbia scelto di non avvalersi di tale facoltà, il credito rimasto nella sua disponibilità non può essere ceduto a terzi.
Si rileva inoltre che il mantenimento del bene in capo all’impresa cedente non sembra far scattare l’applicazione della disposizione sul c.d. “recapture”.

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