La Corte di Cassazione, nella sentenza 6.12 .2023 n. 48539, si sofferma sull’elemento oggettivo e sull’elemento soggettivo del reato di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 co. 1-bis del DL 463/1983).
I giudici di legittimità adottano un’interpretazione molto severa per cui lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all’INPS, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono parte. Il dolo è escluso solo nei casi in cui sia modesto l’importo delle somme non versate o si riscontri la discontinuità ed episodicità delle inadempienze.