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Prestazioni di servizi – Momento impositivo ai fini IVA – Distinzione tra fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (norma di comportamento AIDC dicembre 2023 n. 223)

Nella norma di comportamento n. 223, l’AIDC sottolinea come, ai fini IVA, il fatto generatore dell’imposta coincida con la materiale esecuzione della prestazione del servizio. La stessa imposta diviene invece esigibile nel momento in cui l’Erario matura il diritto di pretenderne il pagamento. Il documento mette in rilievo la fondamentale distinzione tra i due momenti nell’ambito delle prestazioni di servizi.
L’art. 6 co. 5 del DPR 633/72 indentifica l’esigibilità con il momento in cui le operazioni si considerano “effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti”.
Come rilevato dall’AIDC, mediante tale locuzione la norma ha collegato l’esigibilità al momento di effettuazione, inteso non nella sua accezione più generale (circostanza, questa, che avrebbe portato alla coincidenza con il fatto generatore), quanto in un senso più ristretto, il cui perimetro è circoscritto dall’art. 6 del DPR 633/72.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. Esistono, nondimeno, specifiche eccezioni a tale criterio generale (si pensi, ad esempio, ai casi di anticipata fatturazione, dei servizi resi gratuitamente o delle prestazioni di servizi generici resi da non residenti)
Per l’AIDC, una tale varietà di criteri rende evidente che non possa esistere “alcuna possibile assimilazione, o confusione, tra il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini dell’esigibilità” e quello in cui “si realizza il fatto generatore”.

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