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Versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2023 – Scadenza del 18.12.2023

Ai sensi del co. 762 dell’art. 1 della L. 160/2019, entro il 18.12.2023 deve essere versata la seconda rata dell’IMU, a saldo e a conguaglio, per l’anno 2023.
A titolo esemplificativo, l’imposta deve essere versata per:
– le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– le unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze (vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizione, le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato gratuito);
– le pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
– gli altri fabbricati non abitativi (es. immobili delle imprese, uffici e studi privati);
– le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

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