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Prestazioni dei chiropratici – Applicazione del regime di esenzione IVA – Ammissibilità – Condizioni (Cass. 28.9.2023 n. 27549, 5.10.2023 n. 28138 e 12.10.2023 n. 28512)

Con riguardo al riconoscimento dell’esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 per le prestazioni rese dai chiropratici, la Corte di Cassazione ha sancito che:
– non è indispensabile che sia emanato il regolamento di attuazione del percorso formativo di tale professione, in quanto la natura medica della prestazione deve essere valutata in termini sostanziali (cfr. Cass. 28.9.2023 n. 27549);
– la professione medico-sanitaria del chiropratico è già stata presa in considerazione da due successivi interventi legislativi, ciò è indicativo del fatto che, per il legislatore, l’attività del chiropratico risponde a finalità di interesse generale (cfr. Cass. 5.10.2023 n. 28138);
– deve ritenersi definitivamente superato il precedente orientamento (ex multis, Cass. 22.3.2019 n. 8145 e Cass. 28.10.2014 n. 22814) che riteneva indispensabile l’emanazione del predetto regolamento attuativo, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA alle prestazioni rese dai chiropratici (cfr. Cass. 12.10.2023 n. 28512).

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