L’art. 1 del DLgs. 27.12.2023 n. 209 riscrive i criteri di collegamento della residenza fiscale delle persone fisiche di cui all’art. 2 co. 2 del TUIR. I nuovi criteri, in base all’art. 7 dello stesso decreto, si applicano dall’1.1.2024.
In base alla nuova norma, si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio ovvero sono ivi presenti. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Per espressa disposizione normativa, per domicilio si intende “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”.
Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le “frazioni di giorno”. Stando alla prassi in materia di reddito di lavoro dipendente, le frazioni di giorno trascorse nel territorio dello Stato concorrono al computo dei giorni di presenza come intere giornate.