La Cassazione, con l’ordinanza n. 28439/2023, ha ritenuto legittimi gli atti di accertamento riguardanti i tributi regionali e locali sottoscritti con firma a stampa, purché siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. La sottoscrizione può essere sostituita dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile, a condizione che ciò risulti da un’apposita determina dirigenziale.