La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 756 del 9.1.2024, esaminando il trattamento IVA dell’attività di amministrazione di condomini, ha affermato che:
– se l’attività in questione è svolta senza l’impiego di mezzi organizzati può ricondursi a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 49 del DPR 597/73, per cui non è da assoggettare ad imposta, in virtù di quanto disposto dall’art. 5 co. 2 del DPR 633/72;
– se invece l’attività è svolta con l’impiego di mezzi organizzati configura esercizio di arti o professioni e va quindi assoggettata ad IVA.
La prima situazione, osserva la Corte, si verifica normalmente quando l’amministrazione riguarda un solo condominio o un numero limitato di condomini costituiti da un numero ristretto di partecipanti; quando invece essa riguarda una pluralità di condomini composti da un elevato numero di partecipanti non è pensabile che essa possa essere espletata senza un congruente apparato organizzativo.