Quando gli interventi agevolati con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, hanno per oggetto fabbricati che sono ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che risultano essere stati danneggiati dall’evento sismico (nesso di causalità diretta) in modo non lieve, il superbonus può trovare applicazione:
– nella misura “originaria” del 110% sulle spese sostenute sino alla fine del 2025;
– con possibilità di applicazione concorrente con il contributo previsto per la ricostruzione (in tale caso, il superbonus può trovare applicazione solo sulle spese agevolate che eccedono il contributo per la ricostruzione), oppure con possibilità per il contribuente beneficiario di scegliere volontariamente di rinunciare al contributo per la ricostruzione che altrimenti gli spetterebbe e di beneficiare esclusivamente del superbonus in versione “rafforzata”, ossia con una maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spese agevolate ordinariamente previsti dalla disciplina dell’art. 119 del DL 34/2020.
L’unica misura del DL 212/2023 che “impatta” su questi interventi è quella del co. 2 dell’art. 2 che si limita a prevedere, per interventi avviati successivamente alla data” del 30.12.2023, un obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali, entro un anno dalla data di conclusione dei lavori agevolati ai sensi del co. 8-ter, in capo ai contribuenti che hanno usufruito dei relativi benefici.