La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23.1.2024 n. 2296, pronunciandosi sulla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un contratto d’opera enunciato nel decreto ingiuntivo volto a recuperare il credito vantato dal prestatore, ha chiarito che:
– di per sè, l’enunciazione, ovvero il richiamo dell’atto non registrato in un atto registrato, non può configurare un’ipotesi d’uso ai sensi dell’art. 6 del DPR 131/86;
– ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/86, però, l’enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d’uso, va assoggetta all’imposta di registro a prescindere dal verificarsi del cado d’uso definito dall’art. 6 citato.