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Infedeltà patrimoniale – Elemento soggettivo (Cass. pen. 19.2.2024 n. 7354)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.2.2024 n. 7354, in relazione alla fattispecie di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
– un interesse dell’amministratore in conflitto con quello della società;
– la “deliberazione” di un “atto di disposizione” di beni sociali;
– un evento di danno patrimoniale “intenzionalmente” cagionato alla società amministrata;
– il fine, in capo all’agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio.
L’elemento soggettivo, quindi, è indubbiamente qualificabile in termini di dolo specifico.

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