Per la Corte di Giustizia 20.2.2024 n. C-715/20 la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato va interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella polacca, secondo cui un datore di lavoro non è tenuto a motivare per iscritto il recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo determinato, ma ha tale obbligo di motivazione in caso di recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per i giudici europei ciò comporta una differenza di trattamento che implica un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.