Con la sentenza del 29.2.2024, relativa alla causa C-314/22, la Corte di Giustizia UE ha affermato che:
– uno Stato membro può fissare un termine di decadenza per il rimborso dell’IVA chiesto da un soggetto passivo nei casi di mancato pagamento di fatture da lui emesse, al fine di sanzionare i soggetti non sufficientemente diligenti; occorre però che detto termine decorra solo dalla data in cui il soggetto passivo ha potuto, senza dar prova di mancata diligenza, far valere il suo diritto alla riduzione della base imponibile; in mancanza di disposizioni nazionali al riguardo, la decorrenza di detto termine deve essere identificabile dal soggetto passivo con ragionevole probabilità;
– in assenza di disposizioni nazionali specifiche, l’Amministrazione tributaria di uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile IVA nei casi di mancato pagamento di una fattura emessa, alla condizione che il soggetto passivo, preliminarmente, rettifichi la fattura iniziale e comunichi al suo debitore tale riduzione, ove sia impossibile per tale soggetto passivo procedere alla rettifica in tempo utile;
– l’eventuale diritto a ridurre la base imponibile IVA nelle ipotesi di mancato pagamento di fatture emesse dà diritto al rimborso dell’IVA versata, maggiorata degli interessi di mora, che, in mancanza di previsioni specifiche, decorrono da quando il soggetto passivo fa valere il suo diritto alla riduzione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta allora in corso.