L’art. 3 co. 12-septies del DL 215/2023, conv. L. 18/2024, introdotto durante l’iter di conversione, ha esteso, sino al 31.12.2024, l’obbligo per gli intermediari finanziari i quali eroghino mutui per l’acquisto della prima casa con accesso al Fondo di garanzia nella misura massima dell’80% ex art. 64 co. 3 del DL 73/2021, di applicare le condizioni economiche di miglior favore rispetto al TEGM in vigore, nel caso di differenziale negativo tra la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente a quello di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
La norma in questione va letta in continuità con l’art. 1 co. 7 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), il quale aveva disposto il differimento al 31.12.2024 con esclusivo riferimento ai termini di cui all’art. 64 co. 3, primo e secondo periodo, del DL 73/2021.