La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28.2.2024 n. 5294, ha affermato che il professionista che ha emesso fattura nei confronti di una società poi fallita, allorché viene il credito viene pagato parzialmente in sede di riparto dell’attivo fallimentare, è tenuto a ridurre la base imponibile tenendo conto anche dell’imposta.
Ad esempio, se il pagamento è pari al 45% del credito professionale vantato, tale quota deve essere “calcolata sull’importo complessivo del credito comprensivo dell’IVA”.
La Cassazione ha ripreso i principi affermati nella ris. Agenzia delle Entrate n. 127/2008, secondo cui, se in sede di riparto dell’attivo fallimentare è disposto il pagamento parziale del credito relativo a prestazioni professionali rese prima del fallimento, il soggetto passivo è tenuto a emettere la fattura per un importo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale scorporare l’IVA.