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Prova della cessione intracomunitaria – Beni ceduti a un soggetto diverso dal destinatario indicato nei documenti fiscali (Corte di Giustizia UE 29.2.2024 causa C-676/22)

Secondo la Corte di Giustizia dell’UE 29.2.2024 causa C-676/22, se un fornitore ha ceduto beni con trasporto in un altro Stato membro, l’operazione non è “esente” IVA qualora tale soggetto non abbia dimostrato che le merci sono state cedute a un destinatario in possesso dello status di soggetto passivo in quest’ultimo Paese e se, considerate le circostanze di fatto e gli elementi forniti dal fornitore, mancano i dati necessari per verificare la sussistenza della predetta qualità in capo al destinatario.
Il caso esaminato riguarda una società ceca che aveva effettuato diverse cessioni di beni, asseritamente intracomunitarie, con destinazione in Polonia. Secondo l’autorità fiscale competente, non era stata fornita la prova della sussistenza delle condizioni necessarie per beneficiare della “esenzione” (rectius, non imponibilità) ai fini IVA, in quanto il soggetto passivo non aveva dimostrato:
– di aver trasferito il diritto di disporre di tali beni come proprietario alle persone presentate nei documenti fiscali quali destinatarie;
– che le merci fossero state cedute a una persona registrata fiscalmente in un altro Stato membro dell’UE.

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