Il DL 19/2024 è intervenuto anche in materia di appalto e distacco illeciti, che configurano una mera somministrazione di manodopera, ripristinandone, per le condotte commesse dal 2.3.2024, la rilevanza penale.
In particolare, l’art. 29 co. 4 del DL 19/2024, novellando l’art. 18 del DLgs. 276/2003:
– non modifica la rilevanza della condotta, che richiede sempre la mancanza dei requisiti di legittimità di cui agli artt. 29 e 30 del DLgs. 276/2003;
– cambia la sanzione, introducendo la pena alternativa detentiva/pecuniaria, a carico sia del somministratore (pseudo-appaltatore) che dell’utilizzatore (pseudo-appaltante), dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
– prevede, circa la quantificazione dell’importo sanzionatorio, una soglia minima e una massima, il cui importo non può essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000;
– aumenta del 20% l’importo della sanzione ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.