L’assegnazione di immobili ai soci nel corso del 2023, se effettuata in regime di esenzione IVA, può dare luogo agli obblighi di rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72.
La determinazione del quantum della rettifica e dell’eventuale connesso versamento avviene nella dichiarazione IVA relativa all’anno di assegnazione del bene, come indicato dall’art. 19-bis2 co. 9 del DPR 633/72).
In assenza di poste a credito nell’ambito della dichiarazione IVA per il 2023, che consentano un conguaglio, del debito emergente dalla predetta rettifica, i soggetti passivi interessati sono tenuti al versamento integrale dell’importo in sede di saldo IVA, il cui termine scade il 18.3.2024 (il 16.3.2024 è sabato).
Ipotizzando il caso di un fabbricato strumentale acquistato (con IVA) nel 2017 e assegnato al socio nel 2023, la società dovrebbe rettificare l’imposta detratta nella misura di 4/10 (tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al decorso del periodo di osservazione fiscale che, per i fabbricati, è fissato in dieci anni dall’acquisto del bene).