In base alle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate mediante la direttiva 13/2024, il contraddittorio preventivo trova applicazione differenziata a seconda della natura degli atti.
Se è stato attivato il contraddittorio preventivo con schema di atto, si dovrà procedere con l’adesione; in mancanza di adesione, occorrerà comunicare al contribuente che il contraddittorio non si applica e si procederà mediante accertamento. Nel caso di atto con termini di decadenza imminenti l’accertamento non sarà preceduto da contraddittorio.
Più in dettaglio:
– se è in corso l’adesione, gli uffici dovranno comunicare anche verbalmente l’inapplicabilità del contraddittorio prima di notificare l’accertamento;
– se a fronte dello schema di atto non viene attivata l’adesione, gli uffici dovranno attendere comunque 60 giorni prima di notificare l’accertamento, salvo casi di urgenza e pericolo per la riscossione in cui occorrerà procedere comunque con la notifica dell’atto;
– per gli atti che non sono soggetti all’adesione prima della notifica dell’accertamento, verrà comunicata l’inapplicabilità del contraddittorio.