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Detassazione dei premi di risultato – Assenza di obiettivi incrementali – Inapplicabilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 5.3.2024 n. 59)

Con la risposta a interpello 5.3.2024 n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato ex art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015, è necessario che sussistano in modo concorrente le seguenti condizioni:
– il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l’erogazione del premio;
– sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all’anno precedente.
Se tali condizioni non sono interamente soddisfatte, l’agevolazione non potrà trovare applicazione.
Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto non applicabile la detassazione sui premi di risultato in quanto:
– gli obiettivi collettivi di azienda e gli obiettivi funzionali/individuali non sono strutturati in termini incrementali rispetto alla precedente annualità;
– il conseguimento del c.d. “Parametro ferie”, individuato quale obiettivo di efficienza cui correlare l’agevolazione fiscale, non determina di per sé l’erogazione del premio (che è correlato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, funzionali e comportamentali).

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