Con le disposizioni introdotte dall’art. 29 del DL 19/2024 (DL “PNRR”), viene modificato in maniera significativa il regime sanzionatorio in materia di somministrazione manodopera.
In sintesi, vengono ridefinite tutte le sanzioni previste dall’art. 18 co. 1 e 2 del DLgs. 276/2003, riportando nell’alveo della rilevanza penale ciò che prima, esattamente come per le ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legittimità, era punito con una sanzione amministrativa, in ragione della depenalizzazione attuata con il DLgs. 8/2016.
Ad esempio, in caso di somministrazione di manodopera svolta da soggetti non autorizzati, è prevista – per il somministratore e l’utilizzatore – la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Viene attribuito valore penale anche alla somministrazione non autorizzata senza scopo di lucro (pena dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda da 600 euro a 3.000 euro) mentre per la somministrazione fraudolenta si assiste ad un inasprimento della pena, passando dalla sola ammenda di 20 euro all’arresto fino a 3 mesi o ad un’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.