La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7.3.2024 n. 6172, aderisce all’interpretazione “formale” dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, in tema di plusvalenze generate dalla cessione di terreni edificabili, affermando che anche la cessione di un terreno agricolo dotato di limitata edificabilità meramente strumentale alla destinazione agricola può generare redditi diversi. Invece, precisa che non si possono considerare “suscettibili di utilizzazione edificatoria” (e, quindi, imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR), i terreni soggetti a regime di fascia di rispetto stradale e ferroviario, ovvero anche di altro tipo (come ad esempio, nel caso di specie, quella di “m. 300 dal mare”).
Infine, con riferimento ai terreni vincolati (ad esempio, a “verde pubblico” o “servizi pubblici di quartiere” ecc.), la Corte ritiene necessaria una verifica ulteriore: l’edificabilità va
esclusa se l’edificazione è consentita solo per realizzare strutture poste a servizio dell’utilizzazione pubblica del bene, in quanto resta riservata alla P.A.