Press "Enter" to skip to content

Trasferimento in Stati o territori a fiscalità privilegiata – Prova dell’avvenuto trasferimento

 Rimane in vita dal 2024, anche dopo la riscrittura dell’art. 2 del TUIR, la presunzione per cui i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria.
Gli Stati a regime privilegiato sono quelli menzionati nel DM 4.5.99; dalla lista è espunta la Svizzera, con effetto dal 2024.
Per effetto della presunzione, in caso di contestazione è il contribuente a dover dimostrare di essere residente nell’altro Stato con prove che riguardano, ad esempio, la dimora abituale e i legami familiari ed economici più stretti in questo Stato.
Rimane ferma, inoltre, la possibilità di invocare i criteri previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, in quanto molti degli Stati ricompresi nella black list hanno un Trattato con l’Italia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

www.lucadamico.info