La bozza di DL approvata dal Consiglio dei Ministri il 26.3.2024 modifica l’art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006, che prevede un divieto di compensazione per ruoli scaduti nel complesso superiori a 100.000,00 euro, in vigore dall’1.7.2024.
Si prevede che:
– il divieto non opera se è in essere una dilazione dei ruoli;
– è possibile pagare i ruoli mediante compensazione con i crediti per imposte erariali.
Viene anche introdotto, con decorrenza che sarà stabilita da un regolamento attuativo, uno specifico divieto di compensazione per i bonus edilizi all’art. 121 co. 3-bis del DL 34/2020, che opera:
– in presenza di ruoli scaduti nel complesso superiori a 10.000,00 euro, a partire dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento;
– limitatamente all’ammontare dei ruoli, quindi sarà possibile compensare l’eccedenza di credito.