La Cassazione, con l’ordinanza 27.3.2024 n. 8238, ha affrontato un’ipotesi di doppia residenza in capo ad una cittadina bielorussa.
La sentenza in esame applica i principi enunciati dalla Corte di Giustizia europea in alcune sentenze dalle quali emerge la necessità di un esame cumulativo di tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini della determinazione del “centro permanente di interessi” della persona (Corte di Giustizia Ue 12.7.2001 causa C-262/99, Louloudakis-Dimosio, punto 55).
Dall’esame delle sentenze richiamate emerge altresì che, nei casi in cui l’interessato non abbia legami personali e professionali concentrati in un solo Stato membro, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali. Sebbene la Suprema Corte non espliciti questo passaggio, essa sembra uniformarsi a tale principio nella misura in cui non si limita a ritenere rilevante, ai fini dell’individuazione della residenza in Italia, la stipula di un contratto di comodato per un immobile sito in Italia o l’acquisto di un’azienda, ma, al contrario, ritiene che la stessa debba essere individuata nel luogo in cui la persona ha il “più stretto collegamento” sulla base dei principi sopra illustrati.