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Contratto preliminare di compravendita immobiliare – Inadempimento – Termine non essenziale – Caparra – Restituzione del doppio (Cass. 5.3.2024 n. 5854)

A norma dell’art. 1385 c.c. se, è stata versata una caparra confirmatoria, al momento della stipula del contratto e quest’ultimo viene inadempiuto, il contraente adempiente può agire in due modi:
– optare per il recesso, facendo svolgere alla caparra il suo ruolo naturale di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento che viene, quindi, trattenuta se era stata ricevuta dal contribuente adempiente o ne viene richiesto il doppio se adempiente è chi aveva versato la caparra;
– in alternativa, chiedere la risoluzione del contratto, ma in questo caso il danno sarà liquidato con le regole generali e dovrà essere provato e quantificato.
La Corte di Cassazione (Cass. 5854/2024) ha chiarito che le due strade sono separate. Pertanto, se si opta per la risoluzione, non è possibile chiedere la restituzione del doppio della caparra, perché in quel caso il danno va quantificato da principio.

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