Press "Enter" to skip to content

Cessione d’azienda – Trasferimento o mancato trasferimento del credito IVA al cessionario d’azienda – Titolarità del diritto al rimborso

Nell’ambito della cessione di un ramo d’azienda, i due contraenti possono pattuire che sia incluso nel trasferimento anche il credito IVA maturato dal cedente.
Nella prima ipotesi, appare pacifico che, a fronte del trasferimento del credito IVA ai sensi dell’art. 1260 c.c. e dell’art. 5 co. 4-ter del DL 70/88, il cessionario d’azienda possa far valere il proprio diritto al rimborso.
I crediti fiscali sono, infatti, ceduti in via naturale nell’ambito del ramo d’azienda, a norma degli artt. 2558 e 2559 c.c., fermo restando l’obbligo di notifica all’Agenzia delle Entrate del credito IVA ceduto, secondo i termini di cui all’art. 69 co. 1 del RD 2440/1923, affinché il credito stesso sia opponibile all’Amministrazione finanziaria.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 27278/2019, ha peraltro confermato che la cessione del credito può avvenire anche qualora il medesimo non sia ancora stato chiesto a rimborso.
In alternativa, può essere convenuto che il credito IVA non faccia parte delle attività oggetto della cessione.
Permanendo la titolarità del credito in capo al dante causa, è possibile giungere alla conclusione che il soggetto legittimato a chiedere il rimborso sia comunque da individuare in colui che cede l’azienda (ciò a prescindere dal trasferimento della proprietà dei beni).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

www.lucadamico.info