L’art. 38 del DL 19/2024, recante il nuovo credito d’imposta Transizione 5.0, è stato oggetto di alcune modifiche nel testo del Ddl. di conversione approvato definitivamente dal Senato, senza che siano però state apportate modifiche sostanziali alla disciplina agevolativa.
Rispetto alla versione originaria della norma, si segnala che:
– nell’ambito del contenuto delle disposizioni di rango secondario attuative della disciplina in esame, dovrà essere specificato il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo;
– il contenuto della comunicazione telematica al GSE, cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio, prevede che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente – rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – contenga solo l’attestazione ex ante della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili (in sostanza, quella prevista dall’art. 38 co. 11 lett. a) del DL 19/2024, e non anche quella di cui alla lett. b).