Sotto il profilo contabile, il documento OIC 16 (§ 61) stabilisce che “l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso”.
Ai fini fiscali, invece, l’art. 102 co. 1 del TUIR stabilisce che “le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”. Pertanto, l’ammortamento rileva dal momento di effettiva immissione del bene nel processo produttivo aziendale.
Nei casi in cui, a fronte dell’ultimazione di un dato investimento, l’attività aziendale deve ancora iniziare, ad esempio, per mancanza delle necessarie autorizzazioni, possono emergere criticità nell’individuazione del momento in cui avviare il processo di ammortamento.
Secondo un orientamento, in assenza delle necessarie autorizzazioni, gli ammortamenti addebitati a Conto economico non sarebbero fiscalmente deducibili (in questo senso si citano Cass. 18082/2017 e Cass. 16160/2017).
Si riscontrano, tuttavia, anche pronunce di diverso avviso (C.T. Prov. Reggio Emilia 479/01/2011).
Con riferimento ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, è dibattuto se l’inizio del procedimento di ammortamento possa o meno rientrare nel novero dei fenomeni di qualificazione, imputazione temporale e classificazione cui l’art. 83 del TUIR attribuisce rilevanza anche ai fini fiscali.