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Obbligo dell’Amministrazione a rendere una risposta risolutiva – Inosservanza (C.G.T. I Oristano 25.3.2024 n. 46/2/24)

La C.G.T. I Oristano 25.3.2024 n. 46/2/24 ha affermato che la risposta all’istanza di interpello interlocutoria equivale ad una mancata risposta e, conseguentemente, determina la condivisione della soluzione prospettata dal contribuente.
Nel caso di specie il contribuente impugnava un silenzio rifiuto formatosi in relazione ad una richiesta di rimborso, previo riconoscimento del maggior credito di imposta ritenuto spettante quale rimborso della maggiore imposta versata. Visto che il software di presentazione della comunicazione aveva riconosciuto un credito inferiore, il contribuente aveva presentato istanza di interpello, ricevendo una risposta tempestiva nella quale però l’Ufficio formulava un quesito al Ministero delle Politiche Agricole senza fornire indicazioni precise al contribuente.

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