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Pensioni di fonte francese – Criteri di territorialità

I criteri di territorialità delle pensioni di fonte francese erogate a residenti italiani, delineati dagli artt. 18 e 19 della Convenzione Italia – Francia, sono tali per cui:
– se la pensione ricade tra le pensioni private non di sicurezza sociale, vi è tassazione solo in Italia (Stato di residenza della persona), a norma dell’art. 18, paragrafo 1;
– se la pensione rientra tra le pensioni di sicurezza sociale, vi è tassazione sia in Italia (Stato di residenza della persona), sia in Francia (Stato pagatore), a norma dell’art. 18, paragrafo 2;
– se da ultimo, la pensione ha natura pubblica, essa è tassata solo in Italia, se il beneficiario è residente e cittadino italiano, senza avere la cittadinanza francese, a norma dell’art. 19, paragrafo 2.b.
L’ultimo punto trova un’eccezione nel momento in cui la persona abbia acquisito anche la cittadinanza dell’altro Stato (nella situazione esaminata, quella francese): in tal caso, se la pensione è di natura pubblica, la fattispecie ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’art. 19, paragrafo 2.a, con conseguente tassazione esclusiva in Francia.

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