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Perdite su crediti – Disciplina applicabile

Per le imprese industriali, mercantili e di servizi (diverse da banche e assicurazioni), le perdite su crediti sono indeducibili ai fini IRAP (artt. 5 co. 3 e 5-bis co. 1 del DLgs. 446/97).
L’indeducibilità dovrebbe interessare solo le perdite che si verificano quando il credito, già determinato nell’importo, è stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perché non incassato. Non sarebbero invece qualificabili come tali gli eventuali minori introiti che, nelle ipotesi in cui discendono dalla determinazione del credito, sono il risultato “di una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo” (in questo senso, cfr. Cass. 20.5.2011 n. 11217).
In ogni caso, atteso che la perdita è contabilizzata in una voce del Conto economico rilevante (la B.14), in sede di dichiarazione IRAP l’importo indeducibile deve essere oggetto di una variazione in aumento:
– nel rigo IC45, per le società di capitali;
– nel rigo IP31, per le società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio.

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