Secondo App. Trieste 21.03.2024, l’imprenditore che, al momento della domanda di accesso alla composizione negoziata, si trova in una situazione di insolvenza può accedere, ai sensi dell’art. 12 co. 1 del DLgs. 14/2019 (CCII), al concordato semplificato.
L’art. 12 co. 1 del DLgs. 14/2019 assume una formulazione neutra, ma ha portata decisiva la circostanza che risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa” (Trib. Bologna 8.11.2022).
L’istituto può anche prevedere la falcidia dei crediti prelatizi, pur in mancanza di una norma come l’art. 84 co. 5 del CCII.
Non è ammissibile, invece, il concordato semplificato che, in violazione dell’art. 6 del CCII, preveda la prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda.