Il DLgs. 14/2019 ha ampliato le figure di supporto al curatore nella liquidazione giudiziale, prevedendo che possono essere nominati esperti, delegati e coadiutori.
In particolare, l’art. 49 co. 3 lett. b) del DLgs. 14/2019 dispone che il tribunale può nominare uno o più esperti che eseguano compiti spettanti al curatore, mentre l’art. 129 del DLgs. 14/2019 stabilisce che possono essere nominati dal curatore i delegati ed i coadiutori.
Il delegato è investito di specifiche operazioni, sostituendo in via temporanea e circoscritta il curatore, ma la delega non può avere carattere generale.
La relativa nomina è di interesse del curatore e l’importo del compenso dovuto va detratto dal quantum dell’onorario spettante al curatore.
Al coadiutore sono demandati compiti che richiedono conoscenze di ordine tecnico. La nomina compete al curatore, prediligendo gli iscritti nell’Albo dei CTU e, per la nomina dei legali, la specifica competenza del difensore in relazione all’incarico da espletare.
Il compenso del coadiutore va soddisfatto in prededuzione e l’onorario non è detratto ai fini della liquidazione del compenso finale al curatore.
In base all’art. 129 co. 2 del DLgs. 14/2019, l’attività del coadiutore si svolge sotto la responsabilità del curatore, che non può addurre a propria giustificazione l’impossibilità di avvedersi dell’errore tecnico commesso.
Ciò che accomuna tali professionisti è il divieto di assumere l’incarico in ipotesi di incompatibilità.