La fruizione del superbonus per gli interventi “fotovoltaici”, di cui ai co. 5 e 6 dell’art. 119 del DL 34/2020, è subordinata alla cessione al GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo (art. 119 co. 7 del DL 34/2020).
È possibile beneficiare del superbonus anche se il contribuente è in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE, propedeutica alla successiva stipula del contratto di cessione (così circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 3.4.3).
L’Amministrazione finanziaria ha affermato che tale comunicazione va acquisita “entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione” (risposta a interpello DRE Veneto n. 907-1110/2022).
Se il contribuente, in relazione a spese sostenute per interventi “fotovoltaici” nel 2022, opta per la fruizione del superbonus in 10 anni ex art. 119 co. 8-quinquies del DL 34/2020, pare possa ritenersi (seppure non vi siano indicazioni di prassi a conferma) che il termine per acquisire la comunicazione coincida con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023 (modello REDDITI 2024 o 730/2024).
Infatti, per la fruizione del superbonus in 10 quote annuali di pari importo, il contribuente deve:
– essersi astenuto dall’indicare la prima rata della detrazione nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2022;
– esercitare detta opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023.