Lo schema di DLgs. di revisione di IRPEF e IRES approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 30.4.2024, introduce anche la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c.
In coerenza con il principio di neutralità fiscale della scissione di cui all’art. 173 del TUIR, si afferma la continuità dei valori fiscali; in tal senso, è previsto che alle partecipazioni ricevute dalla scissa sia attribuito il medesimo valore fiscale dei beni trasferiti alla beneficiaria e, simmetricamente, le attività e passività oggetto di scorporo assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa.
Per quanto riguarda gli altri attributi fiscali delle partecipazioni ricevute dalla scissa, è stabilito che, come per i conferimenti, se lo scorporo ha a oggetto un’azienda le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda scorporata ed ereditano l’anzianità di possesso della medesima azienda.