Con l’ordinanza 7.5.2024 n. 12481, la Cassazione ha affermato che l’art. 117 del TUB si riferisce a tutti i contratti che sono stipulati da soggetti ai quali è applicabile la disciplina sulle operazioni e sui servizi bancari e finanziari, ossia le banche e gli intermediari finanziari.
I suddetti contratti seguono il principio di diritto secondo cui il requisito della forma scritta prescritto, a pena di nullità, dall’art. 117 co. 1 del TUB dev’essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca (o di altro intermediario finanziario), il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto sopra, la Suprema Corte ha escluso la nullità di un contratto di factoring (stipulato da una società in veste di intermediaria finanziaria) e recante la sola sottoscrizione del cliente.