Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.5.2024 n. 221010, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 636 della L. 190/2014.
Le comunicazioni sono inviate tramite PEC (o per per posta ordinaria in caso di problemi) e sono disponibili nel cassetto fiscale del contribuente.
Vengono precisate anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia:
– se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato, è possibile presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri;
– se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile a tali errori di compilazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e restituire integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.