Per gli atti emessi dal 30.4.2024, il DLgs. 13/2024 modificando l’art. 31 del DPR 600/73 ha previsto che la Direzione provinciale competente per la società è competente anche per il socio. Quand’anche la sede legale della società sia situata in una Provincia diversa dalla residenza del socio, unica sarà la Direzione provinciale competente e, di riflesso, la Corte tributaria competente.
Rimane però il litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci; di conseguenza, se, ad esempio, un socio non ha impugnato l’atto:
– il giudice tributario deve ordinare l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio;
– se l’ordine, da parte della società o di uno dei soci, non viene adempiuto, il processo si estingue e l’atto diviene definitivo per tutti.