L’onere della prova così come riformulato dalla L. 130/2022 continua ad essere oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di merito.
La modifica, che è entrata in vigore il 16.9.2022 ed opera nei giudizi pendenti, pone a carico dell’ente impositore una rigorosa dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, lasciando al contribuente solo l’incombenza della prova contraria.
In questo modo, ad esempio in tema di evasione fiscale, la prova della mancata percezione del maggior reddito non è più a carico della parte privata bensì dell’Ufficio e, laddove gli elementi di prova siano insufficienti, l’accertamento va annullato (C.G.T. I Siracusa 23.11.2022 n. 3856/5/22 e C.G.T. II Messina 15.11.2023 n. 9214/23).